Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà del lavoratore e del datore di lavoro, a condizione che si dia regolare preavviso all’altra parte.
In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:
- 15 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro;
- 30 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.
Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:
- 8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità;
- 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro è dovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante.
In caso di dimissioni invece, al lavoratore che non effettua la prestazione nel periodo di preavviso viene trattenuta dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.
Nel caso di dimissioni o di licenziamento, il lavoratore nel primo caso e il datore nel secondo devono dare il preavviso con la lettera di interruzione del rapporto.
Con la cessazione inoltre è prevista per il collaboratore una liquidazione che comprende:
– trattamento di fine rapporto;
– pagamento delle ferie non godute;
– pagamento della 13esima maturata da inizio anno.
Nel cedolino dell’ultimo mese, quindi, devono essere inseriti anche questi elementi con voce specifica.
Nel settore domestico le dimissioni non devono essere rassegnate mediante la compilazione e l’invio di un modulo online al datore di lavoro come per gli altri settori lavorativi ma:
1- vengono comunicate dal lavoratore al datore mediante la lettera di dimissioni;
2- vengono comunicate dal datore direttamente o mediante soggetto abilitato con codice Pin, al sito INPS;
3- vengono comunicate dal datore direttamente o mediante soggetto abilitato alla pubblica sicurezza (solo nel caso di conviventi extracomunitari);
4- Solo nel caso di collaboratrici in gravidanza o in maternità obbligatoria, vengono convalidate presso la Direzione Territoriale del Lavoro.