I lavoratori domestici, colf e badanti, cosi come tutti gli altri lavoratori dipendenti, hanno diritto ad accedere ai benefici economici erogati dall’INPS. I contributi versati dai datori di lavoro all’INPS, infatti, consentono al lavoratore domestico di richiedere tali benefici, sempre che siano presenti tutte le condizioni previste dalla legge.
Le colf e le badanti hanno diritto a richiedere le prestazioni assicurative quali: l’assegno per il nucleo familiare, l’indennità di disoccupazione, l’indennità di maternità, l’indennità anti-tubercolosi e le cure termali.
Hanno diritto, altresì, ad accedere a tutte le prestazioni pensionistiche: all’assegno di invalidità, alla pensione di inabilità, alla pensione di anzianità, alla pensione di vecchiaia e alla pensione ai superstiti o di reversibilità.
Una volta chiarito a cosa possono accedere i lavoratori domestici, è importante indicare le condizioni, soprattutto con riferimento all’indennità di disoccupazione.
Solo il lavoratore che sia stato licenziato o che si sia dimesso per giusta causa, come ad esempio il mancato pagamento da parte del datore di lavoro dello stipendio pattuito, può richiedere l’indennità di disoccupazione. Se la colf si è dimessa per motivi personali non ne avrà diritto.
Primo passo da compiere è recarsi al Centro per l’Impiego competente per sottoscrivere “la dichiarazione di immediata disponibilità”, la c.d. DID, che attribuisce in automatico lo status di disoccupato.
Questa dichiarazione sarà utile anche nel caso in cui il lavoratore domestico, in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro, non trovi prima della scadenza di tale permesso una nuova occupazione lavorativa. Avendo fatto questa dichiarazione potrà, infatti, richiedere senza problemi un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Oltre alla dichiarazione al Centro per l’Impiego, è consigliabile verificare quanti contributi risultano versati all’INPS. Rivolgendosi ad un Patronato oppure direttamente tramite un PIN che rilascia l’INPS, è possibile accedere alla propria situazione contributiva tramite l’ “estratto conto contributivo”.
Tutte le prestazioni dell’INPS infatti, vengono erogate solo quando risultino versati i contributi per determinati periodi di tempo stabiliti dalla legge, anche se versati da diversi datori di lavoro.
Per il sussidio di disoccupazione devono sussistere almeno 13 settimane di contributi versati, derivanti dall’attività lavorativa, negli ultimi 4 anni.
Inoltre, il richiedente deve, poi, aver prestato almeno trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Se quindi il lavoratore domestico è disoccupato, perché ha reso la dichiarazione al Centro Per l’Impiego, e possiede l’anzianità contributiva prevista dalla legge, può accedere all’indennità di disoccupazione che dal 1 maggio 2015 si chiama NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego). Per tutti i rapporti di lavoro cessati prima di tale data, continueranno ad applicarsi le regole previste per i sussidi di disoccupazione (AspI e miniAspI).
La domanda all’Inps può essere inoltrata con diverse modalità:
– via web, attraverso il sito www.INPS.it se si è in possesso del PIN INPS;
– tramite patronato (che, per legge, offre assistenza gratuita);
– tramite il Contact Center INPS
Per usufruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare la richiesta entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda presentata oltre tale termine farà perdere il diritto al sussidio di disoccupazione.