In caso di malattia, il lavoratore dovrà darne tempestiva notizia al datore di lavoro, salvo cause di forza maggiore o impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa.
Il lavoratore non convivente dovrà consegnare o inviare a mezzo raccomandata al datore di lavoro il certificato medico (da rilasciarsi entro il giorno successivo dall’inizio della malattia) non oltre 2 giorni dal rilascio dello stesso. Il certificato dovrà indicare il periodo di presunto impedimento al lavoro.
Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro.
In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto come segue:
– per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
– per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
– per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
I periodi di conservazione del posto saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL.
Retribuzione
Il datore di lavoro è obbligato a retribuire la malattia garantendo un salario coincidente al:
– 50% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di calendario
– 100% della retribuzione globale di fatto nei giorni successivi al terzo, secondo l’anzianità di servizio, per un numero di giorni pari a:
– per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 8 giorni complessivi di calendario nell’anno;
– per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 10 giorni complessivi di calendario nell’anno;
– per anzianità oltre i 2 anni, 15 giorni complessivi di calendario nell’anno.
Per espressa previsione del vigente CCNL, quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si considerano i trentesimi della mensilità.
Inoltre deve essere corrisposta l’indennità sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio (qualora per contratto già ne usufruisca) solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
Il lavoratore non ha diritto all’indennità di malattia a carico dell’Istituto assicuratore.
Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di malattia.