Comunicazione di infortunio (Lavoratore)
In caso di infortunio durante l’orario di lavoro o nel tragitto casa-lavoro, il lavoratore dovrà darne immediata notizia al datore di lavoro.
Non ottemperando a tale obbligo e nel caso il datore non abbia provveduto alla denuncia nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di inabilità temporanea per i giorni antecedenti la denuncia.
Denuncia di infortunio (Datore di lavoro)
Il Datore di lavoro deve comunicare all’autorità di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni tramite l’invio della copia della denuncia INAIL.
Termini per la denuncia di infortunio
Il datore di lavoro è obbligato ad inoltrare la denuncia all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico. Se la prognosi si prolunga con un nuovo certificato oltre il 3° giorno escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.
Come effettuare la denuncia
A partire dal 1° Luglio 2013 la comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’INAIL esclusivamente via telematica.
L’invio telematico è obbligatorio anche per i privati cittadini in qualità di datori di collaboratori domestici, badanti, colf o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio.
Sanzioni
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.
In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Conservazione del posto
In caso di infortunio, il lavoratore, convivente o non convivente, avrà diritto alla conservazione del posto come di seguito indicato:
– per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
– per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
– per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
Retribuzione
I primi tre sono giorni (oltre quello in cui si è verificato l’evento) sono retribuiti al 100% a carico del datore di lavoro.
Il lavoratore infortunato ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio (qualora per contratto già ne usufruisca) solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
Dal quarto giorno in poi, per tutti i giorni di infortunio, l’INAIL eroga in favore del lavoratore un’indennità giornaliera rapportata ad una retribuzione giornaliera convenzionale (aggiornata annualmente) sulla quale sono stati versati i contributi orari del periodo di paga precedente a quello in cui ha avuto inizio l’infortunio.
La misura dell’indennità è pari al:
– 60% della retribuzione giornaliera convenzionale fino al 90° giorno
– 75% della retribuzione giornaliera convenzionale dal 90° giorno fino alla guarigione clinica.
Per espressa previsione del vigente CCNL, quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si considerano i trentesimi della mensilità.
Infortunio e periodo di prova o preavviso
Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di infortunio.
Prestazioni assistenziali
Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le seguenti prestazioni erogate dall’Istituto Nazionale per l’assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL):
– una indennità giornaliera per l’inabilità temporanea;
– una rendita per l’inabilità permanente;
– un assegno per l’assistenza personale continuativa;
– una rendita ai superstiti ed un assegno in caso di morte;
– le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
– la fornitura degli apparecchi di protesi.
Il cittadino extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno o titolare di un permesso non idoneo a svolgere attività lavorativa, oppure in possesso di un permesso di soggiorno ma comunque irregolare perché non assunto regolarmente, in caso di infortuni ha comunque diritto all’assicurazione contro gli infortuni, quindi ad eventuali rendite per invalidità accertate a seguito di un infortunio sul lavoro.