Per sospensione extraferiale si intende un periodo in cui il lavoratore è temporaneamente impossibilitato ad eseguire la prestazione lavorativa per motivi dipendenti dal datore di lavoro (ad esempio in caso di prolungata assenza di questi dalla propria abitazione).
Situazioni tipiche in cui potrebbe farsi ricorso all’istituto in questione sono:
a) caso in cui il datore di lavoro decida di andare in vacanza in un periodo diverso da quello concordato per le ferie del lavoratore (e/o il lavoratore abbia già goduto del periodo di ferie annuali) e non consenta a questi (assunto con mansioni di pulizia e di cura della casa) di eseguire la prestazione lavorativa in sua assenza;
b) caso di un lavoratore convivente assunto con mansioni di assistente alla persona, impossibilitato ad eseguire la prestazione lavorativa per assenza dell’assistito (pur continuando, di fatto, ad abitare a casa del datore).
Il vigente CCNL regola la disciplina delle sospensioni extraferiali all’art. 19 stabilendo che, durante le sospensioni del lavoro, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, purché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.
Per gravi e documentati motivi il lavoratore potrà richiedere un periodo di sospensione extraferiale senza maturazione di alcun elemento retributivo per un massimo di 12 mesi. Il datore di lavoro potrà, o meno, convenire con la richiesta.