LA TREDICESIMA MENSILITÀ
Entro il mese di dicembre, comunque in occasione del Natale, al lavoratore domestico spetta una mensilità aggiuntiva il cui valore è calcolato in base alla retribuzione globale di fatto, compresa l’indennità di vitto e alloggio, come è chiarito anche nel contratto collettivo dei collaboratori domestici.
Nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto nel corso dell’anno la tredicesima va riproporzionata. Il mese in cui il rapporto di lavoro è iniziato è utile alla maturazione del rateo nel caso vi siano stati 15 o più giorni di calendario in cui il lavoratore è risultato in forza. Lo stesso accade nel caso in cui il lavoratore domestico abbia chiesto un periodo di aspettativa non retribuita: il mese considerato è utile a maturare un dodicesimo della tredicesima solo se è stato prestato servizio per un periodo pari o superiore a 15 giorni.
Questo significa che se colf e badanti sono assunti nel periodo di Maggio, il datore di lavoro corrisponderà una tredicesima pari ai quattro/dodicesimi della somma che gli spetterebbe di diritto per un anno intero, se il contratto ha inizio dal 15 maggio in poi.
Il rateo di tredicesima matura anche quando il lavoratore è assente per ferie, malattia (fino al superamento del periodo di comporto), infortunio, permessi retribuiti, etc.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
MOMENTO DI CORRESPONSIONE: Facendo base sull’ art. 2120 del c.c. il trattamento di fine rapporto deve essere pagato successivamente all’ interruzione del rapporto di lavoro causata dalle dimissioni o dal licenziamento. Il trattamento di fine rapporto, proporzionato alle ore di lavoro svolte, va corrisposto anche se il rapporto si interrompe durante il periodo di prova, a patto che il rapporto abbia avuto una durata uguale o superiore a 15 giorni, periodo minimo utile per far maturare la quota mensile intera.
Il trattamento di fine rapporto matura anche durante i periodi di assenza per ferie, malattia, maternità o concedo matrimoniale. Anche la tredicesima è utile per il calcolo complessivo del trattamento di fine rapporto e tutti gli elementi corrisposti in forma costante, ad esempio un premio mensile.
Ricevuta: E’ buona norma consegnare un prospetto contenente le modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto, facendosi controfirmare una copia che conferma l’avvenuto pagamento della somma, determinata secondo le regole previste dal contratto collettivo di categoria.