Il contratto nazionale prevede dei permessi, retribuiti e non retribuiti per i collaboratori domestici che vengono riassunti in 4 articoli:
1) Permessi per la formazione professionale:
il contratto prevede che i collaboratori con almeno 12 mesi di servizio presso il datore di lavoro possa usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale per assistenti e collaboratori domestici.
2) Permessi:
- I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retributi per effettuazione di visite mediche documentate, purchè coincidenti con l’orario di lavoro.
I permessi spettano in questa misura:
– conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori C, N e Bs con contratto ridotto.
– non conviventi: con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue
– per i non conviventi con orario inferiore alle 30 ore le 12 ore annue verranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato. - il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi
- al padre lavoratore spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio
3) Diritto allo studio:
Nel caso il collaboratore frequenti corsi scolastici di scuola dell’obbligo o di specifico titolo professionale, le ore non prestate per tali motivi non sono retribuite ma possono essere recuperate; sono invece retribuite le ore relative agli esami annuali, entro l’orario giornaliero, nei limite di quelle occorrenti agli esami stessi.
4) Congedo matrimoniale:
In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario, che potrà scegliere di usufruire entro un anno dalla data del matrimonio e sempre nel caso che il matrimonio sia avvenuto in costanza con lo stesso rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i permessi non retribuiti:
– Al lavoratore, che ne faccia richiesta, potranno essere concessi, per giustificati motivi, dei permessi di breve durata non retribuiti; In tal caso non è dovuta indennità sostitutiva di vitto e alloggio.