La domanda di disoccupazione Naspi 2017 è la nuova indennità di disoccupazione introdotta con il Jobs Act, ovvero la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, istituita lo scorso anno nell’ambito della riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali.
Si deve necessariamente fare riferimento ai seguenti tre presupposti:
- Il lavoratore deve provenire da un lavoro subordinato (badanti) sia determinato che indeterminato (escluso il contratto pubblico a tempo indeterminato e quello agricolo)
- Negli ultimi 4 anni deve aver versato almeno 13 mensilità di contributi
- Nell’ultimo anno deve aver lavorato almeno 30 giorni (per le badanti con contratto dal lunedì al sabato, 6 gg, sono 5 settimane)
Per richiedere la Naspi 2017 è necessario inviare la domanda direttamente all’INPS secondo i canali previsti dalla normativa di riferimento.
La domanda di disoccupazione Naspi 2017 può essere inoltrata attraverso tre modalità:
- dal sito www.inps.it, direttamente dal cittadino in possesso del PIN dispositivo INPS;
- tramite patronato, che per legge offre assistenza gratuita;
- tramite Contact Center Multicanale INPS INAIL, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore.
Potranno beneficiare della Naspi domanda di disoccupazione 2017 anche i lavoratori che hanno presentato le dimissioni per giusta causa e coloro che hanno risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40 ,della legge n. 92 del 2012.
I REQUISITI OBBLIGATORI
L’accoglimento favorevole alla presentazione della domanda di disoccupazione Naspi 2017 è subordinato ai seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontario ai sensi dell’articolo 1 , comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n .181, e successive modificazioni;
- il requisito contributivo ovvero il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- il requisito lavorativo, nel senso che il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
E’ fondamentale consegnare i documenti necessari, e partecipare alle iniziative pubbliche di ricerca attiva di lavoro proposte dal Centro per l’Impiego.
I documenti da consegnare sono:
- carta d’identità o documento di riconoscimento valido;
- copia del contratto di lavoro;
- per i disoccupati stranieri verrà richiesto anche il permesso di soggiorno e un indirizzo abitativo.
Per mantenere lo stato di disoccupazione la persona non dovrà svolgere alcun tipo di mansione e dovrà presentarsi annualmente presso il Centro per l’impiego per l’aggiornamento.
IMPORTI E DURATA
Il calcolo degli importi della Naspi 2017 viene determinato dividendo il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente viene infine moltiplicato per il numero 4,33.
Domanda di disoccupazione Naspi 2017: la regola di calcolo ed il limite del 75%
Nel caso in cui la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore, per il 2015 all’importo di 1195 euro mensili, l’importo della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa. Se invece, l’importo della retribuzione mensile fosse superiore ai 1195 euro mensili, al 75% sopra descritto, verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
In ogni caso, l’importo massimo mensile per la Naspi 2017 non potrà eccedere i 1300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
Lo stesso massimale di 1195 euro sarà soggetto a rivalutazione annuale.
La domanda di Naspi 2017 deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
N.B. : La richiesta di disoccupazione può essere effettuata solo nel caso di licenziamento o per scadenza del rapporto di lavoro a termine. Non può essere invece evasa in caso di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.