NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), che ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e in particolare alle seguenti categorie:
- dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
L’indennità di disoccupazione – si legge sul sito dell’Inps – non spetta nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato dopo le dimissioni o la risoluzione consensuale.
COME FARE RICHIESTA?
La richiesta dell’assegno di disoccupazione va effettuata entro 68 giorni dalla perdita del posto di lavoro per via telematica tramite uno di questi canali:
- sito web Inps, compilando un form al quale si accede con codice pin;
- contact center integrato Inps-Inail;
- enti di patronato.
Per poter inoltrare la domanda occorre essere in possesso dello stato di disoccupazione (che viene certificato dal Centro per l’impiego); aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione; aver maturato almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
COME SI CALCOLA L’ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE?
- “al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
- al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito”.
QUANTO DURA L’ASSEGNO?
Non è possibile percepire l’indennità di disoccupazione per più di 2 anni. Nel dettaglio, la durata massima corrisponde alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei 4 anni che precedono il giorno della cessazione del lavoro. L’assegno non viene più erogato quando il lavoratore ha percepito tutte le giornate d’indennità che gli spettano, comincia un nuovo lavoro, non figura più nelle liste di disoccupazione o diventa titolare di pensione.
La Mini ASpI invece spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione: ad es. se nell’ultimo anno sono stati versati contributi per 20 settimane, spettano 10 settimane di Mini ASpI.
COME SI CALCOLA L’IMPORTO DELL’ASSEGNO?
- Se l’imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni era inferiore o uguale a 1.180€ spetta il 75% annualmente rivalutato su base ISTAT;
- se lo stipendio lordo era superiore ai 1.180€ al mese spetta il 75% di quell’importo più il 25% della differenza tra quello che si prendeva e i 1.180€. Questo importo non è soggetto a rivalutazione.
Va presentata all’INPS per via telematica entro 2 mesi dalla data di inizio del periodo indennizzabile. Il termine è a pena di decadenza.